| CODICE ETICO
SOMMARIO
Premessa
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari pag. 4
Art. 2 Principi generali pag. 5
Art. 3 Comunicazione pag. 5
Art. 4 Responsabilità pag. 6
Art. 5 Correttezza pag. 6
Art. 6 Conflitto di interesse pag. 7
Art. 7 Riservatezza pag. 7
CAPO II
COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI
Art. 8 Principi generali pag. 8
Art. 9 Tutela della concorrenza pag. 8
Art. 10 Rapporti con fornitori pag. 8
Art. 11 Rapporti con istituzioni e pubblici funzionari pag. 9
CAPO III
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Art. 12 pag. 10
CAPO IV
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Art. 13 pag. 11
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 pag. 12
PREMESSA
1.1 La società SINGULARITY S.r.l. (d’ora in poi anche “La Società” o SINGULARITY”) nello svolgimento della propria attività rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera.
1.2 SINGULARITY ripudia ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.
1.3 SINGULARITY favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione e sulla base dell’esperienza maturata nei settori di competenza, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di dipendenti e collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione e Destinatari
1. I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito “Codice”) costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente di lavoro.
2. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli Amministratori, per le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con SINGULARITY (“Dipendenti”) e per tutti coloro che operano per SINGULARITY, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa (“Collaboratori”). Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti con il termine “Destinatari”.
3. Il Codice sarà portato a conoscenza dei terzi che ricevano incarichi da SINGULARITY (“Società”), o che abbiano con essa rapporti durevoli.
Art. 2
Principi generali
1. Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine del gruppo. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni al gruppo che esterni.
2. La Società riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e della professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale della presente normativa.
Art. 3
Comunicazione
1. La Società provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.
2. In particolare, la Società provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:
alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
alla verifica dell'effettiva osservanza;
all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta involta si manifestano.
Art. 4
Responsabilità
Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.
Art. 5
Correttezza
1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza.
2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico.
3. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo richieste esplicite o implicite di benefici, salvo che si tratti di omaggi di uso commerciale e di modesto valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.
Art. 6
Conflitto di interesse
1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali della Società.
2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società.
Art. 7
Riservatezza
I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all’attività della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.
CAPO II
COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI
Art. 8
Principi generali
La Società nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
Art. 9
Rapporti con fornitori
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.
Art. 10
Rapporti con istituzioni e pubblici funzionari
1.I rapporti della Società nei confronti delle istituzioni pubbliche sono intrattenuti da tutti nel rispetto dei principi generali di correttezza e di lealtà.
2. La Società, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.
CAPO III
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Art. 11
Nell’ambito della propria attività, la Società si ispira al principio di salvaguardia dell’ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari, adottando tutti i provvedimenti previsti dalla legge a tal fine.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Art. 12
1. Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa.
2. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell’incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Il presente Codice, ricognitivo della prassi aziendale, è stato approvato dall’ Amministratore il 21 Aprile 2008. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio e
diffusa tempestivamente ai Destinatari.
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